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D.Lvo 17/03/1995 n. 230

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230

(testo storico)

Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la legge 30 luglio 1990 n. 212, ed in particolare l'art. 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 80/836/Euratom, 84/467/Euratom e 84/466/Euratom in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi medici;

-Vista la legge 19 febbraio 1992 n. 142, ed in particolare l'art. 41, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonchè delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/618/Euratom in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica;

-Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146, ed in particolare l'art. 6, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 41 della legge n. 142 del 1992, nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio nn. 90/641/Euratom e 92/3/Euratom, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni trasfrontaliere di residui radioattivi;

- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

-Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

- Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

- Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

-Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

emana il seguente decreto legislativo: Capo Campo di applicazione Principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

b) alla produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione, deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene, le attività minerarie e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

Art. 2 - Sistema di protezione radiologica

1. Al fine di garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle attività soggette al presente decreto, i seguenti principi generali:

a) i tipi di attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei benefici che da essi derivano;

b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali;

c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni del presente decreto e dei relativi provvedimenti applicativi. Capo II Definizioni

Art. 3 - Rinvio ad altre definizioni

1. Per l'applicazione del presente decreto, valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonchè le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Art. 4 - Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unità

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente decreto il termine "radiazioni" deve intendersi sinonimo di "radiazioni ionizzanti";

b) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si producono durante il tempo dt;

c) bequerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività. 1 Bq = 1 s -1 I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 1 Ci = 3,7 x 10 10 Bq (esattamente) 1 Bq 0 2, 7027 x 10 -11 Ci

d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico;

e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose assorbita 1 Gy = 1 J Kg -1 I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti: 1 rad 0 10-2 Gy 1 Gy = 100 rad

f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi, o l'emissione di radiazioni;

g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione;

l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;

m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze;

n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorchè contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riutilizzo;

s) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allonta namento e smaltimento nell'ambiente;

t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo;

v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per uso radiodiagnostico o radioterapeutico.

Art. 5 - Definizioni di termini radiologici

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni di termini radiologici:

a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'e sterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea, del corpo intero;

c) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'art. 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

e) sievert (Sv): nome speciale dell'unità S.I. di dose. Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1 1 Sv = 1J Kg-1 Quando l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le seguenti relazioni: 1 rem = 10-2 Sv 1 Sv = 100 rem

 

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